Un dipendente, durante l’assenza dal lavoro per dichiarata malattia dal 17 giugno 2012 al 20 giugno 2012, aveva svolto attività lavorativa in favore della società di taxi della moglie il 19 giugno 2012. Lo stesso si era reso protagonista di un secondo episodio analogo nel quale, ammalato dal 18 settembre 2012 al 22 settembre 2012, aveva lavorato il 18 settembre 2012.
La Corte ha ritenuto che la condotta tenuta dal lavoratore, seppur gravemente inadempiente e tale da denotare una violazione del dovere di correttezza e di buona fede, fosse meritevole non di un licenziamento per giusta causa, come stabilito dal Tribunale, ma di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
È stato infatti sostenuto che in caso di svolgimento di attività lavorativa in favore di terzi durante lo stato di malattia, non può ritenersi sussistente una giusta causa di licenziamento se, come nel caso di specie, non è stata fornita la prova dell’insussistenza della malattia o dell’intenso svolgimento di altra attività tale da compromettere o ritardare la guarigione.