Corte d’Appello di Firenze
Il licenziamento di un lavoratore in malattia può essere considerato un atto ritorsivo se, dal complesso della vicenda, non è rinvenibile una spiegazione diversa dalla reazione della società ad una condotta del dipendente.
Questo il giudizio della Corte d’Appello di Firenze. La vicenda esaminata dalla Corte, trae origine da un licenziamento per motivi oggettivi (giustificato dalla soppressione del reparto al quale era addetto il dipendente) comunicato al rientro del lavoratore dopo una lunga malattia. In primo grado, era stato appurato che il lavoratore licenziato non era adibito in via esclusiva al reparto soppresso e che le sue mansioni erano state soppresse solo parzialmente; inoltre, era emerso che la società aveva poi assunto un’altra persona per svolgere le stesse mansioni.
La Corte d’Appello non si è limitata a negare il giustificato motivo oggettivo ma ha ritenuto nullo il licenziamento perché ritorsivo, sulla base di una ricostruzione presuntiva: secondo la Corte, infatti, la prova della ritorsione può essere fornita attraverso presunzioni, purché gravi e precise; nel caso di specie era risultato altamente probabile che il licenziamento fosse una ritorsione alla lunga malattia del ricorrente.