Corte d’Appello di Firenze
Una lavoratrice dipendente in qualità di professoressa universitaria a tempo definito e libera professionista in qualità di avvocato, aveva goduto del congedo di maternità obbligatorio conservando la normale retribuzione erogatale dall’Università. Ella aveva quindi presentato domanda alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense per ottenere l’indennità di maternità spettante alle libere professioniste. L’Ente rigettava la sua domanda in applicazione del divieto di cumulo delle indennità di maternità.
Pertanto, la libera professionista adiva i giudici di merito per ottenere la condanna dell’Ente previdenziale a versarle la somma spettante a titolo di indennità di maternità. La Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha sostenuto che, non essendo coinvolti due enti previdenziali data la natura meramente retributiva del trattamento erogato dall’Università, alla libera professionista non è applicabile il divieto di cumulo delle indennità di maternità. La Corte ha quindi accolto la domanda della professionista.