Corte d’Appello di Milano
Un lavoratore era stato licenziato per aver sottratto merci della società datrice di lavoro e per il reiterato, prolungato ed ingiustificato abbandono del luogo di lavoro.
La Corte ha osservato che l’abbandono reiterato del posto di lavoro configura una frammentarietà della prestazione lavorativa ben maggiore di quella di una mera pausa caffè o una consultazione di internet, atteso che l’uscita dalla sede comporta una perdita di tempo ulteriore a quello trascorso fuori dall’ufficio, alterando l’equilibrio sinallagmatico proprio del contratto di lavoro.
Pertanto, confermando la pronuncia del Tribunale, la Corte ha dichiarato legittimo il licenziamento, osservando che gli artt. 2 e 3 St. Lav. non escludono il potere dell’imprenditore di controllare attraverso un’agenzia investigativa l’adempimento delle prestazioni lavorative per accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti né il divieto di cui all’art. 4 St. Lav., restando giustificato l’intervento in questione anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.