Corte d’Appello di Milano
Un lavoratore, a seguito di un intervento chirurgico richiesto da una patologia di origine non professionale, chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare il suo diritto al trasferimento ad altro settore con medesimo livello e qualifica ovvero in mansioni equivalenti, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali per aver la società ignorato la sua malattia procurandogli così una sindrome ansiosa-depressiva.
La Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha evidenziato come, durante le visite mediche aziendali, il lavoratore, pur spiegando al medico il tipo di operazione subita, non avesse segnalato alcuna difficoltà nello svolgimento della prestazione lavorativa né richiesto alcun trasferimento. E il medico, all’esito di ciascun controllo, ha sempre ritenuto il lavoratore idoneo alle mansioni svolte, seppure prescrivendo alcune limitazioni alle quali la società si era sempre adeguata.
La Corte ha ritenuto che il giudizio di sostanziale idoneità alle mansioni e l’adeguamento del datore di lavoro, fin dall’inizio, alle prescrizioni del medico, rappresentassero sufficienti elementi per confermare la diligenza della Società ed escluderne ogni responsabilità.