Corte d’Appello di Milano
Il diritto del dipendente che assiste una persona con handicap grave di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina all’assistito, sussiste non solo nella fase iniziale del rapporto di lavoro ma anche nel corso dello stesso.
Nel caso esaminato, il lavoratore, in precedenza trasferitosi volontariamente da Milano a Cremona, chiedeva il trasferimento a Pavia, luogo di residenza del genitore che necessitava l’assistenza, ai sensi della L. n. 104/1992. L’azienda negava il nuovo trasferimento e sosteneva che, avendo già optato per Cremona, il dipendente aveva rinunciato all’assistenza del familiare; sosteneva altresì che il diritto di scegliere la sede sussisterebbe solo al momento dell’assunzione.
La Corte, dopo aver accertato l’attualità dell’assistenza prestata dal ricorrente (avendo egli continuato a seguire la madre nonostante la distanza) e l’esistenza di trasferimenti disposti dall’azienda in favore di altri dipendenti, ha riconosciuto il diritto del lavoratore a essere trasferito.