Corte d’Appello di Milano
La stretta connessione temporale tra l’organizzazione dell’assemblea sindacale, sgradita al vertice aziendale, e il licenziamento, costituisce elemento presuntivo del carattere discriminatorio del recesso, confermato dall’effetto intimidatorio verso gli altri dipendenti.
Il licenziamento discriminatorio è fattispecie diversa dal licenziamento determinato da motivo illecito ex art. 1345 Cod. civ., per il quale è necessario che il motivo illecito sia l’unico determinante.