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Orario di lavoro, ferie, permessi

Lavoro discontinuo: sì allo straordinario, se provato

Corte d’Appello di Milano

Un lavoratore con mansioni di autista adibito al trasporto merci veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo in seguito alla cessazione della ditta individuale per cui lavorava. Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere il pagamento dello straordinario e produceva alcuni fogli presenze.
La Corte d’Appello ha affermato che il lavoro di autista adibito al trasporto merci è un lavoro discontinuo. «Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario», ha proseguito la Corte, «ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a indicare il numero di ore effettivamente svolte».
La Corte d’Appello ha affermato che i fogli presenze prodotti dal lavoratore non erano idonei a provare lo straordinario poiché non contenevano l’indicazione delle ore lavorate oltre l’orario normale di lavoro e ha rigettato la domanda del lavoratore.

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