Corte d’Appello di Milano
Ad una lavoratrice omosessuale veniva negata la fruizione del congedo parentale per la malattia del figlio nato all’estero e dalla stessa riconosciuto.
Il Tribunale ha ritenuto tale comportamento discriminatorio e condannato l’azienda al pagamento dell’indennità dovuta per il congedo e al risarcimento del danno. L’azienda tuttavia ha proposto appello sostenendo che il certificato estero di nascita e il riconoscimento del figlio non possano avere effetto in Italia. La Corte d’appello invece ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice poiché è stata ormai riconosciuta la trascrivibilità in Italia dei certificati di nascita formati all’estero delle coppie dello stesso sesso in quanto non contrario all’ordine pubblico.