Corte d’Appello di Milano
Una lavoratrice dipendente con la qualifica di dirigente compilava erroneamente il modulo relativo al massimale INPS, inducendo in errore la società che pertanto, in buona fede, aveva limitato il versamento dei contributi previdenziali al massimale contributivo, omettendo pertanto una parte significativa dei versamenti invece dovuti. La società citava quindi in giudizio la dirigente chiedendone la condanna al pagamento di circa Euro 175.000,00 a titolo di risarcimento per il danno subito.
La Corte d’Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui il datore di lavoro, essendo l’unico responsabile del versamento dei contributi dovuti, può essere esonerato da ogni responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa a lui non imputabile. Secondo la Corte, la datrice non poteva ritenersi completamente esente da responsabilità poiché si era attenuta esclusivamente alla dichiarazione della dipendente, pur essendo in possesso di documentazione che espressamente la contraddiceva, anziché effettuare ulteriori accertamenti.
Alla luce di quanto sopra, la Corte d’Appello ha ritenuto corresponsabile anche la società e, di conseguenza, ha ridotto alla metà il risarcimento dovuto dalla dirigente.