Corte di Cassazione
Il potere di infliggere sanzioni disciplinari è riservato all’imprenditore e il Giudice non può esercitarlo nemmeno per ridurre la misura della sanzione applicata.
L’applicazione di una sanzione più blanda è consentita al Giudice in due sole ipotesi: quando l’imprenditore ha superato il massimo edittale previsto per la sanzione e la riduzione del Giudice consiste in una riconduzione a tale limite; quando è lo stesso imprenditore a chiedere la riduzione della sanzione disciplinare.