Corte di Cassazione
Le rinunce e le transazioni aventi a oggetto diritti del lavoratore, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dal rappresentante sindacale sia stata effettiva.
Il lavoratore deve essere posto in condizione di sapere a quale diritto rinuncia e in quale misura. In caso di transazione, inoltre, devono essere chiare la questione oggetto di lite e le reciproche concessioni. E l’eventuale sproporzione tra reciproche concessioni non assume rilievo.
In difetto, la conciliazione può essere impugnata facendo rivivere i diritti abdicati del lavoratore.