Corte di Cassazione
Se la contestazione disciplinare è comunicata con raccomandata e la raccomandata non può essere consegnata al lavoratore per l’assenza di questi o di persone che possano riceverla, la contestazione si presume conosciuta alla data del rilascio dell’«avviso di giacenza» nell’ufficio postale. Il successivo periodo che intercorre tra il rilascio dell’«avviso di giacenza» e il ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale (oppure il compimento del termine legale di giacenza in posta per il mancato ritiro: 30 giorni) è irrilevante.
Tale principio è applicabile anche al licenziamento.
La Corte d’Appello ha affermato l’illegittimità di un licenziamento per essere stato comunicato al di fuori del termine previsto dal CCNL per il compimento del procedimento disciplinare. La Corte d’Appello ha affermato che, nel caso di specie, la società datrice di lavoro aveva computato tale termine erroneamente, poiché esso decorreva dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e non da quella (di 30 giorni successiva), della compiuta giacenza nell’ufficio postale.