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Amministrazione del personale

Niente sanzione per il datore che non risponde all’Ispettorato se la raccomandata è stata notificata per «compiuta giacenza»

By 12 Aprile 2023Ottobre 26th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, III Sez. Pen.

L’Ispettorato del Lavoro chiedeva ad un datore di lavoro alcune informazioni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il datore di lavoro non ritirava la raccomandata che, quindi, veniva notificata per «compiuta giacenza» e di conseguenza veniva ritenuto penalmente responsabile.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui non può essere ritenuta sufficiente una notificazione per compiuta giacenza, che esclude l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, nel caso di richiesta di informazioni in materia ex art. 4, L. 628/1961.
Tale norma, infatti, sanziona penalmente coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato del Lavoro di fornire notizie, «non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete». Pertanto deve essere ritenuta necessaria l’effettiva conoscenza della richiesta da parte del datore di lavoro al fine di irrogare le sanzioni penalmente previste.
Poiché tale conoscenza non si era verificata nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la non colpevolezza dell’imputato.

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