Corte di Cassazione, Sez. IV Pen.
Un bracciante agricolo, occupato nell’attività di raccolta dell’uva all’interno di un’azienda agricola, era deceduto per iperpiressia da colpo di calore.
Sia la Corte di Appello che il GIP del Tribunale avevano assolto i rappresentati legali della società agricola, qualificati come datori di lavoro per la sicurezza, perché il fatto non sussiste in relazione all’infortunio mortale occorso all’operaio agricolo.
Anche secondo la Cassazione gli imputati, nella loro veste datoriale, hanno adempiuto correttamente agli obblighi di sicurezza a loro carico, tra cui quello fondamentale della valutazione dei rischi, ritenendo così corretto e congruo quanto riportato nel relativo documento (DVR) rispetto alle mansioni svolte dai braccianti agricoli occupati nel vigneto. In particolare, nel DVR erano state indicate idonee misure per limitare i tempi di esposizione a fattori climatici sfavorevoli, nel dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro e nell’apprestare appositi locali o ripari per il ristoro degli addetti.
I datori di lavoro, dunque, sono stati definitivamente assolti.