Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore veniva licenziato per aver svolto attività lavorativa nel periodo di assenza per malattia. In particolare, il dipendente si era dedicato saltuariamente ad attività con uso di trattore e decespugliatore.
La Corte di appello, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva privo di giusta causa e/o di giustificato motivo il licenziamento.
La società ricorreva in Cassazione poiché, a suo avviso, lo svolgimento di attività lavorativa durante la malattia costituisce di per sé condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede e, dunque, lesiva del vincolo fiduciario, a prescindere dall’accertamento della compatibilità della malattia con lo svolgimento di attività lavorativa.
La Corte ha respinto il ricorso, sulla scorta di un consolidato principio (cfr., da ultimo, Cass. 28 febbraio 2014, n. 4869), secondo cui lo svolgimento di diversa attività, in costanza di malattia, giustifica il licenziamento solo se si dimostra che: a) la diversa attività lavorativa pregiudica o ritarda la guarigione; b) lo stato di malattia è inidoneo di per sé ad impedire comunque lo svolgimento di un’attività ludica o lavorativa. L’onere probatorio incombe sul datore di lavoro.