Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore era stato licenziato per una pluralità di ragioni quali: il superamento del periodo di comporto in riferimento ad assenze discontinue; l’eccessiva morbilità; la sopravvenuta incapacità lavorativa e la contestuale impossibilità oggettiva di reperire in azienda mansioni adatte al suo stato di salute.
La Corte ha premesso che, in caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, non può pretendersi che il datore modifichi la propria organizzazione solo per ricollocare il dipendente divenuto inabile.
Tuttavia, la Corte ha osservato che, stante la specialità dell’art. 2110 Cod. civ., la disciplina del comporto prevale su quella generale della risoluzione del rapporto di lavoro, conseguendone che, anche nelle ipotesi di reiterate assenze per malattia del dipendente, il datore non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo fissato dalla contrattazione collettiva, la quale non può derogare alla disciplina di legge facendo salvo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i casi di eccessiva morbilità.