Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore ha prestato servizio alle dipendenze della Società Alfa (che per le ridotte dimensioni non era soggetta all’art. 18 Statuto) ininterrottamente per un certo numero di anni finché il suo rapporto fu trasferito, nell’ambito di un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 Cod. civ., alla Società Beta. Ritenendo di essere creditore per differenze retributive maturate verso il precedente datore, egli chiamò in giudizio la Società Beta.
Quest’ultima, alla luce del lungo tempo trascorso dalla maturazione dei crediti vantati dal lavoratore, ne eccepì la prescrizione.
La Suprema Corte ha respinto tale eccezione e condannato Beta al pagamento delle somme richieste. Infatti, ad avviso della Cassazione, la prescrizione non corre durante un rapporto non assistito dalla tutela reale, come nel caso di Alfa; e che il cessionario d’azienda acquista il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità. Quest’ultimo, dunque, risponde delle obbligazioni gravanti sul cedente in favore del lavoratore, a norma dell’art. 2112, comma 1, Cod. civ.