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Relazioni sindacali

Il diritto all’aspettativa non retribuita per le cariche sindacali

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un’impresa ha negato il diritto all’aspettativa sindacale non retribuita ad un dipendente chiamato a far parte, temporaneamente, dell’ufficio sindacale nazionale.
I giudici di merito hanno ritenuto antisindacale il comportamento del datore di lavoro che aveva considerato come assenza ingiustificata dal lavoro i giorni di aspettativa richiesti dal dipendente. Ciò, ad avviso del datore, in virtù del fatto che l’art. 3, D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 546 individua le cariche sindacali provinciali e nazionali in quelle previste dallo statuto del sindacato (e l’organo nel quale il lavoratore era stato chiamato non era previsto).
La Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento, chiarendo che la norma sopra citata riguarda solo la materia previdenziale, individuando le cariche sindacali che danno diritto al computo dei relativi periodi di aspettativa ai fini del calcolo della pensione, mentre il diritto all’aspettativa non retribuita spetta comunque, ex art. 31, comma 2, Statuto, per le cariche sindacali individuate, anche di volta in volta, dall’autonomia sindacale.

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