Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, licenziato per mancato superamento del periodo di prova, agiva in giudizio sostenendo la nullità del patto.
Secondo il dipendente, infatti, all’azienda erano già ben note le sue qualità professionali e la sua personalità complessiva, avendo egli già svolto le medesime attività presso l’azienda, anche se alle dipendenze di un’altra società appaltatrice dalla prima che lo aveva licenziato.
La Suprema Corte, confermando la decisione dei Giudici di merito, ha annullato il licenziamento in quanto il datore di lavoro aveva già conosciuto le attitudini professionali del lavoratore e, assumendolo nelle medesime attività, non poteva più usufruire del periodo di prova.