Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente veniva assunto con contratto di lavoro contenente un patto di prova scritto. Le mansioni da svolgersi venivano definite con un semplice rinvio al CCNL applicato dall’azienda.
Al termine del periodo previsto, l’azienda comunicava il licenziamento per mancato superamento della prova.
A fronte di ciò, il dipendente impugnava il recesso sostenendo che il patto di prova doveva ritenersi nullo per difetto di forma in quanto privo della specifica indicazione delle mansioni e, comunque, per divergenza tra le mansioni indicate nel contratto di assunzione (responsabile dell’ufficio tecnico) e quelle concretamente svolte nel corso del rapporto (addetto all’ufficio tecnico).
Dopo alterne vicende giudiziarie, che hanno visto la vittoria ora dell’una, ora dell’altra parte, la Corte di Cassazione ha stabilito che il patto di prova è valido anche se la descrizione delle mansioni è sintetica ed è accompagnata dal rinvio alla contrattazione collettiva. Ciò, a maggior ragione, vale quando si tratta di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, come nel caso in esame, che di per sé è meno suscettibile di una descrizione analitica.