Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore era licenziato per giusta causa.
Questi, nell’ambito del procedimento disciplinare, si era giustificato per iscritto. Ometteva di formulare domanda di essere sentito oralmente.
Nell’impugnare il licenziamento, tuttavia, lamentava proprio di non essere stato sentito oralmente.
La Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore ricordando che il datore di lavoro non ha il dovere di convocare il dipendente per l’audizione orale, se questi non ne fa chiara richiesta.
Il lavoratore infatti può ben esporre le proprie difese anche solo per iscritto.
Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che tale richiesta non fosse mai stata fatta chiaramente dal lavoratore e, quindi, il licenziamento, immune da altri vizi, doveva essere confermato.