Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un operaio, addetto alle presse stampatrici, veniva licenziato per giusta causa sulla base delle seguenti contestazioni: 1) si era allontanato dal posto di lavoro per una telefonata privata di 15 minuti che gli aveva impedito di intervenire prontamente su di una pressa, bloccata da una lamiera che era rimasta incastrata nei meccanismi; 2) lo stesso giorno era stato trovato, nel suo armadietto aziendale, l’iPad acceso e in collegamento con la rete elettrica; 3) nei giorni successivi, in orario di servizio, si era intrattenuto con il suo cellulare a conversare su facebook.
Tale ultima circostanza era stata accertata dal datore di lavoro che, attraverso la creazione di un falso profilo femminile su facebook, era riuscito a «chattare» con il dipendente.
Dopo alterne vicende giudiziarie, il licenziamento è stato dichiarato legittimo poiché il controllo operato dal datore di lavoro è stato ritenuto di natura «difensiva» ossia volto a tutelare i beni aziendali e non al mero controllo della prestazione lavorativa.
Nel caso in esame, infatti, il comportamento del lavoratore è stato ritenuto, prima ancora che inadempiente, pericoloso per la sicurezza degli impianti.