Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente, con mansioni di operatore ecologico, dopo aver più volte invano richiesto all’azienda di porre rimedio alle gravi carenze igieniche del cantiere in cui lavorava, protestava astenendosi dal lavoro.
Il dipendente, quindi, pur presentandosi al lavoro e marcando la presenza, restava inoperoso per tutto il turno di servizio rifiutandosi di svolgere le attività impartite dai superiori gerarchici.
La società lo licenziò.
La Corte d’Appello di Napoli annullava il licenziamento.
L’azienda proponeva ricorso in Cassazione perché, a suo avviso, i Giudici di secondo grado avevano trascurato di valutare nel complesso l’inadempimento posto in essere dal lavoratore.
Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza dell’azienda, osservando come la Corte di Appello correttamente fosse giunta alla conclusione che le carenze igienico-sanitarie erano così gravi da esporre il lavoratore a contatto con sostanze potenzialmente nocive e pericolose, tant’è che si rendeva necessaria la pulizia personale al termine del turno di servizio, rendendo quindi giustificato il suo rifiuto di rendere la prestazione.