Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Rivolgere al presidente della propria datrice di lavoro espressioni violente ed epiteti a seguito di una discussione, non giustifica il licenziamento se il CCNL richiede condotte più gravi.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il licenziamento illegittimo perché, ai sensi del CCNL applicato al rapporto, il diverbio litigioso in azienda deve essere seguito da vie di fatto, per poter giustificare il licenziamento.
Nel caso in esame, tale eventualità non si è verificata ed è stato dunque ribadito il principio secondo il quale il datore non può irrogare una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo.