Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nessun danno può essere riconosciuto ai dipendenti, a seguito del rifiuto della società cedente di ottemperare alla sentenza di condanna, qualora essi abbiano continuato a svolgere il loro lavoro presso il cessionario e a percepire la retribuzione.
Dopo aver ottenuto la dichiarazione di illegittimità del trasferimento di ramo d’azienda e la condanna dell’azienda cedente a reintegrarli, alcuni dipendenti chiedevano che la società cedente venisse condannata altresì a pagare in loro favore le somme maturate a titolo di retribuzione dopo la cessione illegittima. L’impresa cedente, infatti, pur dopo la condanna, non aveva ripreso a lavorare i dipendenti i quali avevano pertanto continuato a svolgere l’attività lavorativa in favore della società cessionaria, dalla quale avevano regolarmente ricevuto la retribuzione nel periodo in contestazione.
In conclusione, la società cedente, pur non avendo ottemperato all’ordine di ripristino del rapporto, è stata assolta dalla domanda di risarcimento.