Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Qualora l’appaltatore metta a disposizione del committente la semplice prestazione lavorativa dei propri dipendenti, si incorre nell’interposizione illecita di manodopera.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva dichiarato l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il committente ed il socio-lavoratore di una cooperativa che gestiva delle attività in appalto.
La Suprema Corte ha confermato la decisione poiché era emerso che, violando il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la cooperativa appaltatrice aveva di fatto soltanto messo a disposizione del committente le prestazioni lavorative dei propri dipendenti/soci-lavoratori, mantenendo per sé i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza esercitare alcuna reale organizzazione della prestazione stessa; viceversa, il lavoratore, addetto alla gestione del magazzino, era risultato stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale del committente, riportando al responsabile del magazzino, dipendente del committente, dal quale riceveva quotidianamente le direttive sul lavoro.