Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, un lavoratore si era rifiutato di lavorare nel giorno dell’8 dicembre, pur in presenza di una norma del contratto collettivo che escludeva la legittimità di un rifiuto senza speciali motivi. La società datrice di lavoro aveva pertanto negato la retribuzione al lavoratore per il giorno festivo. La Suprema Corte ha stabilito che, anche in caso di rifiuto illeggittimo della prestazione lavorativa, la retribuzione per il giorno festivo è dovuta, in quanto prevista direttamente dalla legge. Ove ne ricorrano le condizioni, il lavoratore potrà essere soggetto a sanzione disciplinare ma non alla provazione della retribuzione.