Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La semplice richiesta al medico di trasmettere il certificato al datore non esaurisce l’obbligo di diligenza richiesto al lavoratore, considerato che restano comunque fermi l’obbligo contrattualmente previsto di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’onere di controllare l’effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato/attestato di malattia.