Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il licenziamento comunicato sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova che, in seguito, si rivela nullo, è soggetto all’applicazione dell’ordinaria disciplina limitativa dei licenziamenti; ne consegue che il lavoratore avrà diritto alla tutela offerta dall’art. 18 Statuto ovvero a quella della L. n. 604/1966 a seconda delle dimensioni dell’azienda datrice. Pertanto, il lavoratore avrà diritto, a seconda delle circostanze, alla tutela prevista per un licenziamento viziato nella forma o infondato nel merito, ecc.