Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi pubblici competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, con esclusione delle verifiche di natura sanitaria, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza.
Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimi gli accertamenti demandati dal datore di lavoro ad un’agenzia investigativa e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, tenuti dal lavoratore durante le fasce di reperibilità. Un siffatto controllo è stato ritenuto inerente l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.