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Malattia e infortunio

Legittimo il controllo del datore sull’assenza del lavoratore negli orari di reperibilità

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi pubblici competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, con esclusione delle verifiche di natura sanitaria, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza.
Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimi gli accertamenti demandati dal datore di lavoro ad un’agenzia investigativa e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, tenuti dal lavoratore durante le fasce di reperibilità. Un siffatto controllo è stato ritenuto inerente l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

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