Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare non può omettere l’audizione espressamente ed inequivocabilmente richiesta dal lavoratore incolpato, ancorché questi abbia già consegnato una compiuta difesa scritta.
Secondo la Suprema Corte, l’audizione a difesa richiesta dal lavoratore costituisce indefettibile presupposto procedurale anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione, abbia comunicato al datore di lavoro le proprie giustificazioni scritte, per quanto queste siano ampie e potenzialmente esaustive; tali giustificazioni, infatti, per il solo fatto di accompagnarsi alla richiesta di audizione, rivelano che sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con quanto il lavoratore eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione orale.