Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il ritiro del tesserino di accesso ad un’area ristretta determina la sospensione del lavoratore dal servizio e dalla retribuzione: non quale sanzione disciplinare bensì quale legittima sospensione dell’obbligazione retributiva a fronte della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa dovuta.
In termini più generali la deprivazione temporanea di un titolo di abilitazione a determinate attività (come, ad esempio, la patente di guida o, per l’appunto, il diritto di accesso all’area di lavoro) rende impossibile (e, correlativamente, non esigibile) la prestazione che necessita di tale abilitazione (quella del ritiro bagagli, del conducente di auto, ecc.). Ove non sia possibile adibire il lavoratore a mansioni alternative, pertanto, il datore di lavoro ha diritto di sospendere la corresponsione della retribuzione e, in certi casi, di comunicare il licenziamento.