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Licenziamento per ragioni economiche

L’obbligo di repêchage non si adempie offrendo un posto presso altra società del gruppo

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il caso esaminato presenta una prospettiva rovesciata rispetto al consueto: in questo caso, infatti, il lavoratore non invoca il posto disponibile presso una consociata ma respinge l’offerta in tal senso comunicatagli dal datore di lavoro quale alternativa al licenziamento.
La Suprema Corte ha condiviso la tesi del lavoratore, ribadendo che il legame tra le società non è di per sé idoneo a superarne l’autonomia giuridica, salvo il caso in cui il legame sia così intenso da costituire un unico centro di imputazione giuridica. Pertanto, l’obbligo di repêchage va assolto e verificato, fino a prova contraria, nell’ambito dell’azienda appartenente al datore di lavoro, quale specifico soggetto giuridico.

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