Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Ad una dipendente addetta al servizio mensa veniva diagnosticata una neoplasia alla mammella sinistra. Il medico competente riteneva che, con tale patologia, la lavoratrice fosse divenuta inidonea allo svolgimento della mansione. Sulla scorta di tale giudizio, il datore di lavoro procedeva al licenziamento.
La Corte afferma che il certificato del medico aziendale non ha natura di prova, in particolare, quando il lavoratore abbia espressamente contestato il fatto. In ogni caso, il Giudice di merito rimane libero di sindacare il giudizio espresso dal medico aziendale, anche nel caso in cui tale giudizio non sia stato impugnato in via amministrativa dal lavoratore, mancata impugnazione che non gli preclude la possibilità di contestare il detto giudizio in sede di impugnazione del licenziamento.