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Licenziamento nullo

In gravidanza nessun licenziamento estraneo alle ipotesi tassative, neppure se differito

By 28 Settembre 2017Aprile 5th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La lavoratrice madre non può essere licenziata durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino, se chiude solo il reparto al quale è addetta e non l’intera azienda.
La Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso tra quelli che si annoverano in materia, respingendo la tesi più permissiva invocata dalla società (Cass. n. 23684/2004).
Secondo la Corte, i casi in cui è ammesso il licenziamento durante il periodo protetto sono solo quelli tassativi previsti dalla legge e non possono essere interpretati in modo estensivo.
Il licenziamento è nullo se comunicato durante il periodo protetto anche se la sua efficacia è espressamente differita fino alla sua cessazione. Il divieto infatti, conclude la Corte, mira a tutelare la serenità della gestazione, bene oggetto di una specifica copertura costituzionale.

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