Corte di Cassazione, Sez. Lav.
L’Amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto di essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli.
Tale diritto tuttvia è disponibile e può essere oggetto di rinunzia da parte dell’interessato o derogato da una clausola dello Statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili ovvero sancisca la gratuità dell’incarico.
La circostanza che l’amministratore non rivesta la qualità di socio rimane irrilevante.