Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, un dirigente aveva rifiutato di ricevere la lettera di licenziamento che il datore di lavoro aveva tentato di consegnargli in azienda e sosteneva di non avere alcun obbligo di tal natura. Deduceva quindi l’inefficacia del licenziamento orale operato con la lettura della lettera in sua presenza. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il rifiuto di ricevere una comunicazione (di licenziamento) nella sede di lavoro equivale a ricezione effettiva della stessa.