Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In sede di procedimento disciplinare, il datore di lavoro deve porre a disposizione dell’incolpato che ne faccia richiesta la documentazione posta a sostegno della contestazione disciplinare.
In giudizio, il ricorrente (licenziato per aver posto in essere un’attività in concorrenza con la datrice di lavoro) sosteneva che l’obbligo di porre a disposizione dell’incolpato gli elementi di prova posti alla base della contestazione disciplinare gravasse sull’impresa già in questa sede e indipendentemente dalla richiesta dell’incolpato.
La Corte ha invece ribadito che l’obbligo nasce unicamente dall’esplicita richiesta dell’incolpato di conoscere tali elementi di prova, ai fini dell’approntamento della propria difesa.