Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Alcuni lavoratori hanno chiesto ed ottenuto la condanna dell’azienda al pagamento della retribuzione per le festività dell’8 dicembre e del 6 gennaio, negata dalla datrice di lavoro perché si erano rifiutati di lavorare in tali giorni.
In particolare, secondo la difesa della società, il contratto collettivo metalmeccanici prevedeva l’attività lavorativa anche nei giorni festivi, nel caso di esigenze aziendali. La Suprema Corte ha tuttavia ribadito che la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore. La prestazione è possibile qualora vi sia accordo tra datore e lavoratore mentre il contratto collettivo non può derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore.