Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Se le parti non hanno specificamente previsto la forma scritta, il recesso (o la disdetta) dal contratto collettivo aziendale può essere comunicato anche verbalmente. Si tratta di una conseguenza del principio generale di libertà della forma, applicabile anche al contratto collettivo.
Il punto è stato chiarito dalla Corte di Cassazione in un caso nel quale un contratto collettivo aziendale prevedeva il riconoscimento di premi in denaro; l’accordo aveva durata annuale e prevedeva il tacito rinnovo, salvo disdetta da comunicarsi entro il 31 gennaio. Un gruppo di lavoratori aveva chiesto il pagamento del premio. La società si era opposta allegando di aver dato disdetta verbalmente alle organizzazioni sindacali prima del 31 gennaio.
Riformando la decisione di merito, la Suprema Corte ha dato ragione al datore di lavoro.