Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La giusta causa di licenziamento costituisce una nozione legale che solo il giudice applica al caso concreto. Le enunciazioni in materia dei contratti collettivi hanno carattere esemplificativo e non sono necessariamente vincolanti.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo e, nell’ambito dei suoi poteri, è libero di ravvisare la giusta causa di licenziamento anche in assenza di un’apposita previsione del contratto collettivo, laddove la condotta del lavoratore risulti gravemente contraria alle sue obbligazioni, alla comune etica o alle regole del vivere civile. Simmetricamente, il giudice può escludere la giusta causa di licenziamento anche nei casi in cui la condotta sia annoverata tra quelle meritevoli della massima sanzione ad opera del CCNL, qualora la valutazione delle circostanze concrete che hanno caratterizzato la condotta inadempiente ne imponga una meno severa qualificazione.
Tuttavia, secondo la Corte, è diverso il caso in cui il CCNL contempli la condotta inadempiente e preveda per la stessa una sanzione meramente conservativa, pur essendo di per sé suscettibile di integrare la giusta causa di licenziamento. In tal caso, le disposizioni del contratto collettivo sono destinate a prevalere rispetto alle valutazioni più severe della legge che va considerata, anche sotto questo profilo, derogabile in meglio.