Corte di Cassazione, Sez. Lav.
RFI S.p.A. licenziava un lavoratore accusato di aver falsamente attestato la propria presenza al lavoro per diverse giornate, tramite una manomissione del sistema di rilevazione. L’accertamento era stato compiuto dalla società tramite un’agenzia investigativa.
La Corte d’appello di Napoli confermava la validità del licenziamento. La Suprema Corte ha invece ritenuto violati gli artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori a mente dei quali il datore può avvalersi di terzi – come un’agenzia investigativa – diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale, così come di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare le specifiche mancanze dei dipendenti. Tale potere di controllo non si estende però alla verifica dell’adempimento o meno dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera: l’adempimento dell’attività lavorativa è infatti sottratto alla vigilanza la quale deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione principale.