Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato dalla Corte, una lavoratrice riceveva la contestazione disciplinare per assenze ingiustificate mediante raccomandata del 13 febbraio; alla contestazione aveva risposto via fax il difensore della lavoratrice il 17 marzo; il licenziamento, datato 25 marzo era stato notificato per compiuta giacenza il 12 maggio e, quindi, secondo la lavoratrice, oltre il termine di 30 giorni previsto per la comunicazione del provvedimento dal CCNL (che recita: «deve essere inviato per iscritto […] entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni […]»). Sempre secondo la lavoratrice, inoltre, occorreva considerare che la notifica postale si era perfezionata con la consegna del plico al destinatario e che l’avviso di ricevimento era il solo documento idoneo a provare la consegna, la data e l’identità della persona a mani della quale era stata eseguita, non essendo idoneo il tracciato «storico» sul percorso della corrispondenza.
La Corte ha chiarito che: il termine posto dal CCNL fa riferimento «all’invio» e non anche alla ricezione del provvedimento; in ogni caso, vertendosi in tema di decadenze, l’effetto impeditivo si verifica al compimento da parte del soggetto dell’attività nel proprio controllo. Né andrebbe considerato comunque il momento della compiuta giacenza poiché la raccomandata si presume conosciuta dal destinatario al momento in cui giunge al suo domicilio ovvero, in caso di sua assenza, dal momento del relativo avviso di giacenza. Infine, in mancanza dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la prova può essere fornita con altri mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisazione e della concordanza.