Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il Codice per le pari opportunità prevede che la nullità del licenziamento «a causa matrimonio» (ossia, nel periodo decorrente dalla richiesta delle pubblicazioni e fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio) sia limitata alla sola lavoratrice; in realtà, alcune decisioni di merito (anche del Tribunale di Milano) avevano dichiarato la nullità del licenziamento anche del lavoratore per causa di matrimonio.
La Suprema Corte ha ora chiarito che la nullità in questione si applica soltanto alle donne e che ciò non costituisce alcuna illegittima disparità di trattamento. Secondo la Corte, infatti, la disposizione è funzionale alla tutela della maternità.