Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il lavoratore ha la facoltà di sostituire l’assenza per malattia con la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia. In linea generale, il lavoratore che si ammali durante le ferie non «consuma» giorni di riposo, sostituiti dalla malattia. Se ciò metta a rischio il posto di lavoro per l’approssimarsi del periodo di comporto, tuttavia, il lavoratore ha facoltà di chiedere la fruizione delle ferie in luogo della malattia.
Nel caso esaminato, un lavoratore si lamentava del licenziamento per superamento del periodo di comporto asserendo di aver chiesto invano la fruizione delle ferie e che il datore gli aveva negato immotivatamente, suggerendogli invece, l’aspettativa non retribuita.
La Suprema Corte rilevato che «pur non essendo il datore di lavoro tenuto ad accogliere una richiesta di ferie tempestivamente avanzata, essendo quest’ultima rimessa ad una sua valutazione nell’ambito del bilanciamento di esigenze contrapposte, tuttavia, al fine di evitare il licenziamento, e quindi la perdita del posto di lavoro, solo esigenze organizzative effettive e concrete possono, in ossequio a clausole generali della correttezza e buona fede, giustificare un diniego e così da far prevalere l’interesse aziendale all’interesse del lavoratore di godere di giorni di ferie, scongiurando così la maturazione del comporto».