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Licenziamento per scarso rendimento

A rischio il licenziamento per il mancato raggiungimento degli obiettivi

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La Suprema Corte ha ricordato che, per aversi scarso rendimento e giustificare il licenziamento, deve risultare provata «una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente… in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione… e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione».
Nel caso esaminato, tale ipotesi è stata esclusa poiché, se pure i risultati del lavoratore erano inferiori alla media, essi erano pari a quelli di altri colleghi non raggiunti da licenziamento.
Accertata l’illegittimità del licenziamento, la Corte ha ritenuto applicabile la sola tutela indennitaria, escludendo la reintegrazione.

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