Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il licenziamento per mancato superamento della prova è illegittimo se le modalità di svolgimento del patto di prova non consentono di accertare la capacità lavorativa del prestatore di lavoro. Integra tale ipotesi il caso in cui il lavoratore svolga mansioni diverse rispetto a quelle contenute nel patto di prova.
Il lavoratore ha diritto alla prosecuzione della prova per il periodo di tempo mancante oppure al risarcimento del danno.