Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa fondato su una contestazione disciplinare che si limitava a richiamare otto precedenti disciplinari, senza specificamente contestarli.
La Corte di Cassazione ha precisato che i precedenti disciplinari e le condotte che costituiscono recidiva necessitano di specifica contestazione solo se rilevano quali elementi costitutivi del fatto addebitato. Se costituiscono meri precedenti negativi, rilevano quale criterio di verifica della proporzionalità della sanzione espulsiva.