Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il committente ha una responsabilità solidale con l’appaltatore per le retribuzioni e i contributi da questi dovuti ai lavoratori e all’INPS per i rapporti di lavoro impiegati nell’appalto. Tale responsabilità non può essere considerata né eventuale né sussidiaria rispetto a quella dell’appaltatore. Essa riguarda i crediti retributivi del lavoratore, incluso il TFR, ma non l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, che ha natura «mista» (in parte retributiva e in parte risarcitoria). Il lavoratore e l’INPS potranno pertanto agire direttamente nei confronti del committente per il recupero di quanto loro dovuto.